venerdì 5 dicembre 2014

NO al doppio incarico per Salvadori

Nel mondo delle società pubbliche partecipate si sono annidati e si annidano frequentemente, anche per la scarsità dei controlli, sprechi, privilegi e conflitti di interesse.

Un esempio su tutti è stata la Altopascio Servizi srl, società interamente pubblica, che si è rivelata uno strumento perfetto per eludere norme, produrre debito, fare investimenti speculativi, distribuire incarichi.

Ma non è l’unico esempio di come Sindaco e assessori vari abbiano gestito, quanto meno con leggerezza, le nostre società partecipate: l’ennesimo caso è infatti quello della società controllata per il 51% dal comune, la Farmacie Altopascio srl che ha conferito l’incarico di presidente del collegio dei revisori a Massimo Salvadori che è anche consigliere comunale. 

Si tratta quindi di una situazione in cui la figura del controllore in qualche modo coincide con quella del controllato. 

Non vogliamo certo mettere in dubbio le competenze e la professionalità di Salvadori, ma far presente che questo doppio incarico oltre a essere politicamente poco opportuno, rappresenta una probabile violazione della normativa sui doveri degli amministratori locali, che non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo dei relativi comuni. 

Chiediamo dunque al Sindaco e agli amministratori della Farmacia comunale di porre fine a questa anomalia e invitiamo Salvadori a dimettersi da uno di questi due incarichi per togliere ogni ombra dall'azione di questa società pubblica così importante per il nostro territorio.

PD Altopascio


Di seguito, il parere del Difensore Civico, circa l'incompatibilità dei due ruoli


Prot: 0006146/201401152 (da citare nella risposta) Firenze, 04/12/2014 Responsabile della pratica: Dott. Matteo Vagli
Sig. Daniele TOCI
XXXXXXXXXXX
55011 Altopascio (LU)
Oggetto: Comunicazione
Gentile Consigliere Toci,
in merito al quesito da lei formulato, la risposta appare abbastanza netta proprio in virtù del disposto di cui all'art. 78 comma 5 del TUEL che parla espressamente di divieto. In aggiunta si potrebbe anche citare l'art.10 comma 1 del d.Lgs39/10 secondo cui "Il revisore legale e la societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una societa' devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale".
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il Difensore civico
(Dott.ssa Lucia Franchini )


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